A partire dall’anno 2011 chi dà in locazione un immobile ad uso abitativo può beneficiare del conveniente regime di tassazione agevolato meglio conosciuto come cedolare secca.

La cedolare secca è valida solo per gli affitti di case, appartamenti e abitazioni con contratto a canone concordato (3+2) e libero (4+4), e prevede l’applicazione di un’aliquota fissa che sostituisce le aliquote IRPEF ordinarie.

L’aliquota sostitutiva unica sui redditi da locazione di beni immobiliari (c.d. flat tax) è stata introdotta per combattere il fenomeno diffuso degli affitti in nero, anche se finora non ha dato i risultati effettivamente auspicati.

Questa agevolazione fiscale interessa la tassazione del reddito fondiario delle persone fisiche proprietarie di immobili appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10) e alle relative pertinenze (cantine, box) se affittate insieme all’abitazione.

La Legge di Bilancio 2019 ha esteso la possibilità di beneficiare della tassazione a cedolare secca anche per gli affitti commerciali, anche se sono previsti requisiti “stringenti”.

Infatti, si può optare per questo regime fiscale conveniente se si desidera affittare gli immobili appartenenti alla categoria catastale C\1.

La tassazione agevolata dei redditi da locazione con cedolare secca al 21% può essere applicata ai locali commerciali con superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze.

Che tipo di contratti possono beneficiare della cedolare secca? Tutti i contratti di locazione (a canone libero o concordato) e anche le locazioni brevi a 30 giorni (es. affitto per vacanze).

Con quali aliquote? Sono previste due aliquote assai convenienti:

  • per i contratti a canone libero (i cosiddetti “4+4”) si applica il 21%,
  • per i contratti a canone concordato 3+2 si applica il 10%.

Fino al 31 dicembre 2019, la Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la possibilità di aderire al regime fiscale agevolato della cedolare secca.

Si ricorda, in tale sede, che la cedolare secca si comincia a pagare dall’anno successivo al primo di locazione dell’abitazione.

Le modalità di pagamento della cedolare secca sono due:

  • i lavoratori dipendenti e i pensionati che dichiarano i redditi con il Modello 730 devono versare l’imposta prevista dalla cedolare secca tramite la busta paga;
  • I lavoratori autonomi che presentano il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi devono pagare la cedolare secca tramite il modello F24.

Le scadenze per il versamento dell’imposta sono le stesse dell’Irpef:

  • un’unica rata (entro 30 novembre) se l’importo è inferiore a 257,52 euro;
  • in due rate se l’importo è superiore a 257,52 euro: la prima, del 40% (del 95%), va versata entro il 16 giugno; la seconda, del restante 60% (del 95%), va versata entro il 30 novembre. Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento si versa il saldo.